ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», che ha abrogato e sostituito la legge 9 marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.
        In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto il disegno di legge comunitaria per l'anno 2006.

B) Analisi del quadro normativo.

        Il disegno di legge comunitaria 2006 contiene anzitutto, al capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.
        Inoltre, come previsto al comma 6 dell'articolo 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        Il comma 7 dell'articolo 1, con il rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. La norma stabilisce inoltre la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.
        L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa.
        Di particolare rilievo l'articolo 6, con il quale si autorizza il Governo a dare attuazione alle direttive comprese nell'allegato C, con regolamenti (di delegificazione) da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

 

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        Il capo II, in adempimento di un obbligo recato dalla legge n. 11 del 2005, reca disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
        Il capo III, infine, reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché criteri specifici di delega ed autorizzazione e disposizioni particolari.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

        Il disegno di legge comunitaria 2006 prevede una articolata e coerente serie di interventi, volti a rendere maggiormente coerente la normativa nazionale con quella comunitaria. Tale fine viene perseguito, nella maggior parte dei casi, modificando direttamente la normativa ovvero indicando al Governo princìpi e criteri direttivi per gli atti che esso dovrà in futuro emanare. Taluni articoli del disegno di legge sono finalizzati solo in via indiretta a conseguire una maggiore armonizzazione dell'ordinamento interno con quello comunitario, poiché intervengono per predisporre condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione delle direttive comunitarie.
        L'articolo 7 è volto a facilitare alle regioni e alle province autonome l'esercizio della loro competenza legislativa concorrente nel recepimento di atti comunitari, individuando i princìpi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare.
        Altri articoli intervengono a modificare normative già emanate per l'attuazione di direttive comunitarie, perfezionando un processo di adeguamento già da tempo positivamente avviato. Ad esempio, l'articolo 10 reca, in materia di acquisizione del titolo di odontoiatra, una norma transitoria la cui opportunità è stata evidenziata anche in sede comunitaria.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei partner europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non

 

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trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

        Il provvedimento autorizza il Governo ad emanare nuove norme regolamentari (articolo 1, comma 6; articolo 6) ed a modificare un regolamento in vigore (articolo 14). Va notato che non solo il provvedimento non comporta la trasposizione a livello normativo primario di norme regolamentari, ma che anzi esso, al contrario, potrà comportare in futuro l'abbassamento di livello di disposizioni, dal rango legislativo a quello regolamentare. Infatti le direttive comunitarie di cui all'allegato C saranno attuate, ai sensi dell'articolo 6, con i regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Con l'emanazione di tali regolamenti sarà quindi possibile abrogare o modificare norme di legge che fossero in contrasto con le direttive comunitarie.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

 

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3. Ulteriori elementi.

A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.

B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

        Nella materia oggetto del disegno di legge non risultano presentati progetti o disegni di legge analoghi nel corso della XV legislatura.

 

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